Cittadinanza
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.
Attualmente,
la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
La legge n.94 del 15/07/2009, in vigore all’08 agosto 2009, concernente “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nuove disposizioni per quanto concerne le domande di cittadinanza sia per matrimonio che per residenza.
Alle domande di cittadinanza italiana, sia per matrimonio che per residenza, deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno quindi piu’ essere autocertificati anche da parte dei cittadini comunitari.
Cittadino italiano per nascita:
- il figlio di padre o di madre cittadini;
- se nato sul territorio italiano ma solo nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello State al quale questi appartengono (es.: nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis).
Cittadino italiano per riconoscimento: - a seguito di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta’ del figlio oppure durante la maggiore eta’ del figlio ma in quest’ultimo caso il figlio riconosciuto conserva il proprio stato di cittadinanza ma ha la facolta’ di dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
- Le suddette disposizioni si applicano anche ai figli per i quali la paternita’ o maternita’ non puo’ essere dichiarata purche’ sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Cittadino italiano per adozione: - Il minore straniero adottato da cittadino italiano.
Cittadinanza italiana riconosciuta a cittadini discendenti da italiani: - possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” i
cittadini stranieri discendenti di italiani emigrati all’estero e che non hanno mai
rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il cittadino straniero di origine italiana e residente all’estero, deve rivolgersi alla
Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del luogo di residenza.
Cittadinanza italiana a domanda:
Cittadinanza italiana per matrimonio:
(art.5, Legge 91 del 5 febbraio 1992)
Con l’art.1, comma 11, della Legge n.94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino/a italiano/a.
Il coniuge straniero di cittadino/a italiano/a che intenda presentare domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve possedere i seguenti requisiti:
1) per i residenti in Italia : residenza legale in Italia da almeno due anni dalla data della
celebrazione del matrimonio (iscrizione anagrafica e titolo di soggiorno).
Il nuovo termine biennale puo’ essere ridotto della meta’ in presenza di figli nati o
adottati dai coniugi ( Certificato di stato di famiglia attestante la presenza di figli nati o
adottati durante il matrimonio);
2) per i residenti all’estero: tre anni dalla data del matrimonio, qualora al momento
dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana , non sia
intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista separazione legale dei coniugi.
Il requisto dei tre anni puo’ essere ridotto della meta’ in presenza dei figli nati o
adottati dai coniugi.
3) assenza di condanne penali
4) assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
5) Assenza di intervento di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Documentazione richiesta:
a) Domanda di richiesta di acquisto della cittadinanza da compilarsi su un modello prestampato reperibile presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato o presso la Rappresentanza diplomatica o consolare se residenti all’estero
Modello A ;
b) Estratto per riassunto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto.
c) Atto di nascita del Paese di origine completo di tutte le generalità e completo di Apostille oppure legalizzazione da parte della competente Rappresentanza diplomatico o consolare italiana del luogo dove e’ stato emesso il documento unitamente ad una traduzione in lingua italiana certificata dalla suddetta Rappresentanza.
In caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità Diplomatica o Consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, nella quale vanno indicate le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché la paternità e la maternità del richiedente;
d) Certificato penale del Paese di origine e dei Paesi in cui si è risieduto, completo di Apostille oppure legalizzazione da parte della competente Rappresentanza diplomatico/consolare italiana del luogo dove e’ stato emesso il documento unitamente ad una traduzione in lingua italiana certificata dalla suddetta Rappresentanza;
e) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per i residenti in Italia o qualora residenti all’estero relativamente al periodo di residenza in Italia;
f) Certificato di cittadinanza italiana del coniuge ( Rilasciato dal Comune di residenza in Italia o dalla competente Rappresentanza diplomatico o consolare se residenti all’estero);
g) Certificato di stato di famiglia ( Rilasciato dal Comune di residenza in Italia o dalla competente Rappresentanza diplomatico o consolare se residenti all’estero);
h) Certificato di residenza ( Rilasciato dal Comune di residenza in Italia o dalla competente Rappresentanza diplomatico o consolare se residenti all’estero);
INDIRIZZARE LE DOMANDE A:
- Se la residenza e’ in Italia; al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza;
- Se la residenza e’ all’estero, la domanda va presentata all’Autorita’ diplomatico-consolare.
Scarica il nuovo Modello A: Concessione cittadinanza per matrimonio Cittadinanza italiana per residenza e naturalizzazione: (art.9 L.91 del 5 febbraio 1992)
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere ai sensi dell’art.9 della legge 5 febbraio 1992, n.91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni ( Legge 15 luglio 2009, n.94), la cittadinanza italiana che verra’ concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Puo’ fare la richiesta chi ha i seguenti requisiti:
- nato in Italia e vi risede legalmente da almeno 3 anni ( art.9, c1, lett. a) ;
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residenti legalmente in Italia da almeno 3 anni ( art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b);
- servizio prestato anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano ( art.9, c.1, lett.c) ;
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni ( art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9,c.1, lett.e);
- cittadino straniero residente in Italia legalmente da almeno 10 anni (art.9,c.1, lett.f).
Con l’art.1, comma 11, della Legge n.94/2009 sono state introdotte disposizioni per quanto concerne le domande di acquisto della cittadinanza italiana per residenza relativamente alla certificazione comprovante il possesso dei requisiti, che non potranno piu’ essere autocertificati.
La certificazione da presentare per le istanze di cittadinanza per residenza e’ la seguente:
1) certificato storico di residenza in bollo;
2) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in bollo;
3) stato di famiglia in bollo;
4) copie conformi dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti
negli ultimi tre anni.
INDIRIZZARE LE DOMANDE al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DELL'INTERESSANTO 1) Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se:
- svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
2) Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA IN CASO DI PERDITA In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
1) Automaticamente · dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.
2) Con domanda · prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
· assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
· presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
· mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.